Patente B cod. 96 autoveicoli e rimorchio fino a 4.250 kg

 

La patente B cod. 96 abilita alla guida di:

autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg (3,5 t) per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente trainanti un rimorchio non leggero quando la combinazione supera 3.500 kg e fino al massimo di 4.250 kg.

La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita contestualmente alla patente di categoria B oppure successivamente al conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo.

Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

Disciplina concernente il conseguimento della patente di categoria B cod. 96:

A quanto detto per la disciplina concernente il conseguimento della patente di categoria B, si aggiuge quanto sotto esposto:

PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96
Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni:
a) accelerazione e decelerazione;
b) retromarcia;
c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
d) cambio di corsia;
e) oscillazione di un rimorchio;
f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
g) parcheggio.

Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l’estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti relativamente alla patente B integrati con le operazioni sopra esposte.
La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale.

LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

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Patente B cod. 96 autoveicoli e rimorchio fino a 4.250 kg